Il Comitato per la bilateralità di cui alla Convenzione 15 aprile 2004 si insedia a decorrere dalla data odierna.
Il Comitato assume i poteri di gestione, indirizzo e di controllo della Banca dati nazionale di cui all'articolo 5 della Convenzione citata.
Il Comitato definirà le regole, i criteri e le modalità attraverso cui le Casse Edili rilasceranno il Documento unico di regolarità contributiva.
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Roma, 1° marzo 2005
DELIBERAZIONE N. 2
Il Comitato per la bilateralità ai fini della gestione, dell'indirizzo e del controllo della Banca dati di cui all'art. 5 della Convenzione 15 aprile 2004, ritiene unanimemente di utilizzare la struttura messa a disposizione dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), alla quale saranno fornite le necessarie istruzioni.
Il Comitato si impegna a comunicare le modalità attuative della predetta Banca dati al complessivo sistema delle Casse Edili.
Roma, 17 marzo 2005
DELIBERAZIONE N. 3
Certificazione di regolarità contributiva
La Cassa Edile è tenuta all'emissione del DURC qualora si verifichino le seguenti condizioni:
- Salvo quanto previsto dal successivo punto 4, la posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa. La Cassa Edile emette il DURC a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e che la Cassa medesima abbia verificato presso la Banca dati nazionale delle imprese irregolari che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari. La Cassa Edile è obbligata a fornire mensilmente in via telematica alla predetta Banca dati l'elenco delle imprese non in regola. Alla Banca dati è affidato il compito di tenere l'elenco nazionale delle imprese non in regola. Le procedure informatiche dovranno consentire l'immediata verifica della regolarità delle imprese.
- L'impresa è in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento o relativi al periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione
- Condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore - lavorate e non (specificando le causali d'assenza) non inferiore a quello contrattuale.
- La certificazione di regolarità contributiva per l'esecuzione di un'opera pubblica è rilasciata dalla Cassa Edile ove ha sede il cantiere, con riguardo al cantiere interessato. A tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato (in modo tale da determinare l'imponibile Cassa Edile per singolo cantiere).
- La responsabilità nel rilascio del DURC si attua attraverso la seguente procedura:
a) l'istruttoria viene affidata alla responsabilità del Direttore che la sottoscrive e la inette a disposizione dell'Ufficio di Presidenza;
b) il Presidente, in quanto legale rappresentante della Cassa Edile, firma il DURC.
La Cassa Edile è tassativamente impegnata ad emettere il certificato di regolarità contributiva qualora siano presenti le condizioni di cui sopra entro 30 giorni dalla richiesta.
Sono competenti a rilasciare la certificazione di regolarità contributiva ai sensi del comma 76 dell'art. 9 della legge n. 415/98, esclusivamente le Casse Edili costituite dalle parti firmatarie l'Avviso Comune 16/12/2003 e della conseguente Convenzione del 15 aprile 2004.
Il DURC ha validità mensile.
Se l'impresa esecutrice non muta nel corso del lavoro privato da eseguire, non debbono essere richiesti più documenti di regolarità contributiva nell'ambito dello stesso lavoro, in previsione di più DIA o permessi di costruire in variante. Per le imprese di nuova costituzione, è sufficiente la presentazione della denuncia di iscrizione alla Cassa Edile, oltre a quella nei confronti dell'Inps e dell'Inail.
Roma, 30 marzo 2005
DELIBERAZIONE N. 4
Certificazione di regolarità contributiva
- La denuncia mensile alla Cassa Edile deve essere presentata in via telematica entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia stessa;
- Il versamento dei contributi e degli accantonamenti deve essere effettuato mensilmente entro il mese successivo a quello di riferimento;
- Il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto 2, determina una posizione di irregolarità fino al giorno del versamento stesso;
- Il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto 2 deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'Inps nei casi di omissione contributiva;
- La denuncia alla Cassa Edile, nel caso di impresa di nuova iscrizione, deve essere presentata entro il mese successivo a quello di inizio della attività produttiva;
- La sospensione di attività deve essere segnalata da parte dell'impresa alla Cassa Edile con il modulo di denuncia mensile relativo al mese in cui ha avuto inizio la sospensione stessa;
- E' prevista la concessione, in via eccezionale, della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile dovuti per un periodo massimo di sei mesi solo allorché vengano rispettati tutti i seguenti criteri:
a) La rateizzazione venga deliberata dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile con successiva ratifica del Comitato di Gestione;
b) L'impresa presti idonee garanzie;
c) La durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per il pagamento in termini agli operai degli accantonamenti relativi alla somma rateizzata;
- Sulle somme oggetto della rateizzazione venga applicato un interesse pari a quello individuato al punto 4);
- Il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa;
- Il rispetto del piano di rateizzazione è condizione per la posizione di regolarità dell'impresa.
Roma, 14 ottobre 2005
DELIBERAZIONE N. 5
L'impresa che si iscrive alla Cassa edile dopo l'entrata in vigore della legge n. 276/03 ed entro quattro mesi dalla data della presente delibera è tenuta al versamento dei contributi e degli accantonamenti dal mese di iscrizione, senza alcuna ulteriore obbligazione per il periodo pregresso.
L'impresa già iscritta alla Cassa Edile e non in regola con gli adempimenti relativi deve regolarizzale il debito contributivo, per versamenti e accantonamenti, entro quattro mesi dalla data della presente delibera, senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto dovuto, salvo che non richieda la rateizzazione alle condizioni previste dalla deliberazione n. 4, punto 7, lettere a, b, d, e, f.
Dette condizioni non troveranno applicazione nei casi in cui l'impresa abbia in corso azione di recupero dalla Cassa Edile per contributi e/o accantonamenti.
In caso di accertamento amministrativo per un importo complessivo non superiore a
€ 100,00 per ciascun mese di competenza non si determina inadempienza contributiva, salva la regolarizzazione conseguente.
Per i lavori privati, all'atto della richiesta del DURC, l'impresa si impegna formalmente a comunicare alle Casse Edili del luogo ove si svolgono i lavori l'avvio del singolo cantiere.