REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA
"EDILCASSA ABRUZZO"
In vigore dal 21 Luglio 2021
Art. 1
Le Imprese aderenti sono tenute a versare alla Edilcassa Abruzzo, in conformità alle disposizioni dei CCNL, degli accordi nazionali di settore nonché dei contratti integrativi regionali e territoriali, e secondo le misure ed i criteri ivi stabiliti, gli importi:
• degli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia;
• dei contributi per Anzianità Professionale Edile (APE);
• della contribuzione all’ente unificato di formazione e sicurezza Edilformas Abruzzo;
• delle quote paritetiche nazionali di adesione contrattuale;
• delle quote paritetiche territoriali di adesione contrattuale;
• del contributo complessivo per le previdenze sociali di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e al vigente contratto integrativo provinciale;
• dei contributi e delle quote TFR destinati ai Fondi Pensione Complementari;
• dei contributi al fondo Sanitario;
• dei contributi al fondo Prepensionamento;
• dei contributi al fondo Incentivo Occupazione;
• delle multe, nonché delle trattenute a titolo diverso dal risarcimento danni, applicate nei confronti dei lavoratori;
• di qualsiasi altro contributo previsto dai CCNL e dagli Integrativi Regionali e Provinciali.
Art. 2
Le imprese aderenti debbono presentare per via telematica alla Cassa, entro il mese successivo a quello di riferimento, la denuncia mensile completa di tutti i dati richiesti, avvalendosi del software messo a disposizione dalla Cassa medesima. La denuncia presentata oltre il termine di cui sopra determina la posizione di irregolarità dell’impresa fino al giorno dell’invio della denuncia telematica.
Art. 3
Il versamento delle somme dovute ai sensi del precedente art. 1 deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Per i versamenti effettuati oltre il termine di cui sopra sono dovuti interessi di mora calcolati in ragione d’anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall’INPS nei casi di omissione contributiva. Il versamento tardivo non costituisce in automatico irregolarità dell’impresa e non costituisce inadempienza contrattuale sino a quando il ritardo non pregiudichi la corretta erogazione degli importi di ferie e gratifica natalizia ai lavoratori. Le posizioni di irregolarità sono determinate dalla emissione di DOL(durc on line) negativo o dalle emissione DURC negativo, quanto previsto dalle norme e regolamenti.
Art. 4
I versamenti all’Edilcassa devono essere eseguiti esclusivamente mediante accreditamento dei relativi importi su uno dei conti correnti intestati all’Edilcassa e comunicati all’impresa all’atto dell’iscrizione o successivamente. In caso diverso si assume, a tutti gli effetti, come data di versamento quella in cui l’importo dovuto è stato effettivamente accreditato su uno dei conti di cui sopra. .Se il ritardo nei versamenti riguarda più mensilità di riferimento, l’imputazione è fatta per le singole mensilità iniziando dalla più remota.
Art. 5
La Edilcassa Abruzzo non è tenuta a corrispondere gli importi di quanto previsto contrattualmente, se non entro i limiti delle somme che le imprese hanno versato. Le prestazioni assistenziali previste dal relativo regolamento devono essere, salvo diversa deliberazione del Comitato di Gestione, sospese per singole categorie di prestazioni o per i singoli beneficiari non appena sia stata constatata l’inadempienza dell’impresa.
Art. 6
Presso la Edilcassa Abruzzo sono istituite l’anagrafe dei datori di lavoro e l’anagrafe dei lavoratori iscritti. Gli importi versati dalle imprese per ciascun periodo di paga, compresi quelli eventualmente spettanti alla Edilcassa Abruzzo a titolo di interessi di mora, sono analiticamente rilevati, tenendo conto, se del caso, di quanto stabilito dall’art. 4, mediante elaborati meccanografici. Gli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia sono rilevati per ciascun lavoratore mediante estratti conto consultabili anche tramite le App personali fornite da Edilcassa Abruzzo.
Art. 7
L’iscrizione del lavoratore alla Edilcassa Abruzzo avviene contestualmente con l’inserimento nel Gestionale Edilcassa dei nominativi dei dipendenti dei documenti previsti da parte dell’impresa, o dal suo delegato. Ogni qualvolta ne adduca giustificato motivo, il lavoratore potrà richiedere alla Cassa la verifica della sua posizione.
Art. 8
La Edilcassa Abruzzo controlla la regolarità delle denunce mensili ad essa pervenute nonché la corrispondenza dei versamenti eseguiti dalle imprese aderenti a quelli effettivamente dovuti dalle stesse. Se risultano eseguiti versamenti in relazione ai quali non è stato osservato l’obbligo della presentazione della denuncia mensile, la Edilcassa Abruzzo provvede ad accantonare i relativi importi in apposito conto interno fino a quando l’impresa non abbia regolarizzato la propria posizione; agli effetti delle prestazioni dovute dalla Edilcassa Abruzzo gli importi come sopra accantonati non si considerano dalla stessa introitati fino a quando la predetta regolarizzazione non sia intervenuta.
Art. 9
Gli importi dovuti dalla Edilcassa per ferie e gratifica natalizia sono corrisposti a ciascun lavoratore mediante accredito diretto sul c/c bancario o postale indicato dal lavoratore avente diritto, o altro sistema individuato dal Comitato di Gestione. Gli importi che, per qualsiasi ragione, non vengano incassati dagli aventi diritto sono accreditati dalla Edilcassa in apposito conto interno e restano a disposizione degli interessati o loro aventi causa. Ai lavoratori vengono imputati i costi di emissione dei mandati domiciliati.
Art. 10
Su domanda degli aventi diritto, e nei soli casi di effettiva comprovata necessità, può farsi luogo alla corresponsione anticipata di acconti sulle somme di relativa pertinenza versate dalle imprese. Il pagamento anticipato a titolo di liquidazione totale, può aver luogo solo nei casi di emigrazione, cambio di mestiere, decesso del lavoratore o pensionamento.