STATUTO DELLA CASSA EDILE REGIONALE
"EDILCASSA ABRUZZO"
TITOLO I:Disposizioni generali
ARTICOLO 1 - Costituzione e denominazione.
In adesione all'accordo del 20 Settembre 1990 fra le organizzazioni nazionali, imprenditoriali e sindacali dei lavoratori per la realizzazione di un sistema nazionale di Casse Edili e in conformità a quanto stabilito dagli articoli 38 e 39 del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini dell'ottobre 1987, del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane edili e affini del luglio 1985, del CCNL per i dipendenti e soci delle cooperative edili ed affini, del luglio 1987, per iniziativa delle organizzazioni regionali, imprenditoriali e sindacali dei lavoratori, è costituita una Cassa Edile Regionale denominata "EDILCASSA ABRUZZO". La EDILCASSA ABRUZZO è parte integrante del Sistema Nazionale delle "Casse Edili" discendente dall'accordo nazionale del 20 settembre 1990 e del relativo Statuto costitutivo cui si riferisce e riconosce.
ARTICOLO 2 - Sede, funzioni, durata
La EDILCASSA, ABRUZZO ha sede in Teramo e può aprire sportelli territoriali nella Regione Abruzzo.
La EDILCASSA ABRUZZO è un ente paritetico contrattuale, costituito in adempimento a quanto stabilito dai CCNL ed a quelli integrativi regionali e provinciali dei settori della piccola e media industria, dell'artigianato e delle cooperative, che svolge senza alcun fine commerciale, o di lucro, funzioni a favore di tutti i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, nonché dei soci delle cooperative, che sotto qualsiasi ragione sociale esercitano le attività edilizie indicate nei CCNL richiamati nell'art. 1. La durata della EDILCASSA ABRUZZO è a tempo indeterminato e spetta alle organizzazioni nazionali e regionali, imprenditoriali e sindacali dei lavoratori, deliberarne le modificazioni, gli scopi e la liquidazione, secondo quanto previsto dai successivi articoli del presente statuto.
ARTICOLO 3 - Rappresentanza e domicilio legale
La rappresentanza legale della EDILCASSA ABRUZZO spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Foro di Teramo è competente per tutte le controversie che dovessero verificarsi in relazione all'attività della EDILCASSA ABRUZZO.
ARTICOLO 4 - Attività e compiti
La EDILCASSA ABRUZZO ha per fine l'attività mutualistica, previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori iscritti, attraverso la gestione degli accantonamenti versati dalle imprese in base ai contratti di lavoro e accordi tra le parti del settore edile nazionali, regionali e territoriali. Le imprese edili, in osservanza dell'art. 2, e qualora versino regolarmente gli accantonamenti contrattuali a favore dei propri singoli dipendenti, usufruiranno del servizio della EDILCASSA ABRUZZO, la quale procederà in loro vece, surrogandoli da tali obblighi, ad erogare le prestazioni come dai seguanti comma a), b), c) e d). Le somme accantonate presso la EDILCASSA ABRUZZO ed accreditate ai singoli iscritti, per quanto loro spettante, conservano integro il loro carattere di retribuzione, pertanto, esse non possono essere sequestrate o pignorate se non per i crediti e nei limiti previsti dalla legge.
La EDILCASSA ABRUZZO dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni nazionali, regionali e territoriali, stipulate fra le organizzazioni firmatarie dei contratti di cui all'art. 1.
In particolare la EDILCASSA ABRUZZO ha le seguenti finalità:
a) amministrare le somme costituenti il trattamento economico per gratifica natalizia, ferie e riposi annui spettanti ai lavoratori ed accantonate da parte dei datori di lavoro; provvedere al pagamento delle somme versate ed individualmente accantonate ed accreditate ai lavoratori;
b) svolgere ogni forma di assistenza ed informazione in materia di integrazione salariale per malattia, infortunio e diritto allo studio, nonché in materia di anzianità professionale edile a favore degli aventi diritto;
c) assicurare, utilizzando le attività di bilancio, a favore dei lavoratori edili e dei loro familiari a carico, le prestazioni assistenziali e previdenziali di carattere economico, professionale, culturale e morale, stabilite dagli accordi nazionali; per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali predetti, si fa riferimento agli accordi regionali e territoriali sottoscritti dalle parti imprenditoriali e sindacali di cui all'art. 1.
Le prestazioni demandate agli accordi regionali e territoriali sono concordate congiuntamente dalle organizzazioni di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio, accertate dal Consiglio di Amministrazione della EDILCASSA ABRUZZO;
d) provvedere ad ogni altro compito che le venga congiuntamente affidato dalle parti imprenditoriali e sindacali costituenti ed amministrare e gestire i contributi per la formazione professionale e la prevenzione infortuni.
La EDILCASSA ABRUZZO potrà altresì avere la possibilità di provvedere ad ogni altro compito che le venga affidato, congiuntamente dalle parti costituenti, in favore di figure non
identificate nell'art. 1.
TITOLO II: Contributi e gestione
ARTICOLO 5 - Iscritti
Sono iscritti alla EDILCASSA ABRUZZO tutti i lavoratori dipendenti da imprese nonché i soci delle cooperative iscritte alla EDILCASSA ABRUZZO stessa, le quali siano in regola con gli adempimenti previsti e che esercitano attività nel settore edile ed affini nella Regione Abruzzo.
All'atto dell'iscrizione il datore di lavoro dichiarerà la propria adesione al CCNL dell'Industria, dell'Artigianato, o della Cooperazione.
L'iscrizione del lavoratore avviene per mezzo della comunicazione del nominativo da parte del datore di lavoro secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il rapporto di iscrizione cessa per i seguenti motivi:
a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che eserciti una attività diversa da quella edile ed affine;
b) cessazione di attività lavorativa dell'iscritto;
c) trasferimento dell'iscritto presso altre casse di mutualità;
d) mancato versamento di quanto dovuto alla EDILCASSA ABRUZZO, trascorso il dodicesimo mese di inadempienza;
e) cessazione di attività della EDILCASSA ABRUZZO.
Nel caso previsto al punto c) la EDILCASSA ABRUZZO riconoscerà al lavoratore i diritti maturati nel periodo di iscrizione trasferendo all'altra cassa edile quanto di competenza .
ARTICOLO 6 - Contributi e versamenti
I contributi ed i versamenti dovuti dalle Imprese e, dai
lavoratori iscritti alla EDILCASSA ABRUZZO sono stabiliti dai contratti collettivi e da accordi sindacali nazionali, regionali e territoriali. Le modalità di versamento dei contributi e di qualsiasi altra somma vengono determinate dal Consiglio di Amministrazione.
Le Imprese sono responsabili dell'esatto versamento dei contributi a loro carico e di quelli trattenuti sul salario corrisposto al lavoratore.
Nei confronti delle Imprese inadempienti il Consiglio di Amministrazione adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esazione, anche coattiva, di quanto dovuto.
TITOLO III:Organi amministrativi di controllo
ARTICOLO 7 - Organi della EDILCASSA ABRUZZO
Sono organi della EDILCASSA ABRUZZO:
-
il Comitato di Presidenza;
-
il Consiglio di Amministrazione;
-
il Consiglio Generale;
-
il Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 8 - Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente del Cosiglio di Amministrazione e dal Vice Presidente, nominati degli articoli 18 e 19 del presente statuto.
Il Comitato di Presidenza ha compiti di elaborazione, programmazione e organizzazione delle attività inerenti, le finalità della EDILCASSA ABRUZZO.
ARTICOLO 9 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è nominato in misura paritetica dalle organizzazioni regionali, imprenditoriali e di quelle sindacali dei lavoratori, costituenti la EDILCASSA ABRUZZO.
I1 Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo didiciotto ad un massimo di ventiquattro membri.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. E' facoltà delle parti sostituire i propri rappresentanti anche prima dello scadere del biennio. In tal caso i consiglieri subentranti restano in carica fino allo scadere dell'intero
Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 10 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione della EDILCASSA ABRUZZO, compiendo tutti gli atti necessari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità statutarie secondo le norme dei regolamenti.
In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) nominare il Presidente ed il Vice Presidente con criteri di rotazione fra le parti;
b) deliberare ed approvare i regolamenti interni della EDILCASSA
ABRUZZO e le loro eventuali modifiche (regolamento amministrativo e delle prestazioni);
c) deliberare modalità e termini di riscossioni, accantonamenti e versamenti connessi all'attuazione delle finalità di cui all'art.4 del presente statuto, nonché deliberare le forme di assistenza e previdenza previste dallo stesso art. 4;
d) provvedere alla elaborazione del bilancio preventivo e consuntivo della EDILCASSA ABRUZZO;
e) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della EDILCASSA ABRUZZO sia tecnici che amministrativi;
f) provvedere all'impiego dei fondi della EDILCASSA ABRUZZO a norma del presente statuto;
g) provvedere alla formazione e alla amministrazione dei fondi di riserva;
h) curare la propaganda a mezzo di pubblicazioni;
i) i promuovere convegni e conferenze per diffondere tra i datori di lavoro ed i lavoratori gli scopi e il funzionamento della EDILCASSA ABRUZZO;
l) curare la raccolta dei dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione;
m) acquistare, vendere o costruire immobili, concedere mutui, accordare pegni e ipoteche, consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del debito pubblico con facoltà di esonerare i Conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri e amichevoli compositori, muovere e sostenere liti e recederne, appellare o ricorrere per revocazioni o cassazioni, accettare giuramenti, nominare procuratori specializzati ed eleggere domicilio;
n) perseguire lo sviluppo della EDILCASSA ABRUZZO attraverso gli strumenti di produzione più idonei;
o) compiere ogni operazione giuridica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare;
p) assumere e licenziare il personale della EDILCASSA ABRUZZO e fissarne il trattamento economico ed assicurativo, in conformità alla legislazione vigente;
q) stipulare convenzioni con enti e/o compagnie assicurative finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nell'ambito degli indirizzi generali indicati dalla "Cassa Nazionale"
ARTICOLO 11 - Convocazioni, deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese ed in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio stesso o dal Presidente o Vice Presidente vicario o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
In caso di urgenza il termine potrà essere ridotta a quarantotto ore e la convocazione effettuata per telegramma o fonogramma.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti da esaminare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente della EDILCASSA ABRUZZO.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e debbono essere verbalizzate nell'apposito libro delle riunioni delle deliberazioni.
Quando il numero degli assenti del gruppo dei componenti di parte datoriale o di parte dei lavoratori è pari o superiore alla differenza tra i voti favorevoli o contrari la deliberazione è sospesa e dovrà essere riproposta in una successiva riunione, da tenersi entro i successivi quindici giorni, per una nuova delibera per la quale varranno le norme di cui al primo e terzo comma del presente articolo.
ARTICOLO 12 - Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è costituito:
a) dai componenti il Consiglio di Amministrazione;
b) da sei componenti nominati dalle associazioni imprenditoriali;
c) da sei componenti nominati dalle organizzazioni sindacali.
I componenti del Consiglio Generale durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. E' facoltà delle parti sostituire i propri rappresentanti anche prima della scadere del biennio. In tal caso i consiglieri subentranti restano in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Generale.
ARTICOLO 13 - Compiti e poteri del Consiglio Generale
E' compito del Consiglio Generale:
approvare il bilancio consuntivo e preventivo della EDILCASSA ABRUZZO predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
Il bilancio così approvato sarà inviato alle organizzazioni nazionali, imprenditoriali e a quelle sindacali dei lavoratori costituenti, entro trenta giorni dalla sua approvazione.
ARTICOLO 14 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio Generale
Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti, con le modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 11.
Per le validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e la stessa maggioranza dei partecipanti è richiesta per la validità delle sue delibere.
ARTICOLO 15 - Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri di cui uno designato unitariamente dalle associazioni imprenditoriali e uno designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali costituenti la EDILCASSA ABRUZZO.
I1 terzo membro che presiede il Collegio è scelto, di comune accordo,tra le parti, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
I Sindaci durano in carica un biennio e possono essere
riconfermati.
Le parti di cui al primo comma designano inoltre due Sindaci supplenti destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti per causa di forza maggiore. Il compenso del Collegio Sindacale viene fissato dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 16 - Attribuzioni del Collegio Sindacale
I Sindaci, che costituiscono il Collegio esercitano le attribuzioni e hanno i poteri di cui agli articoli 2403, 2404, 2407 del Codice Civile in quanto applicabili e sono obbligati a riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'espletamento delle loro funzioni.
II Collegio dei Sindaci esamina il bilancio consuntivo della EDILCASSA ABRUZZO per controllarne la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle strutture contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
ARTICOLO 17 - Il Presidente
Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della EDILCASSA ABRUZZO e dura in carica un biennio salvo la facoltà di sostituzione, da parte del Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure di cui all'art. 9.
Relativamente alla durata della carica valgono le stesse disposizioni stabilite per i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di assenza o di impedimenti il Presidente delegherà, per iscritto, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, tutti o parte dei suoi poteri.
Spetta al Presidente:
rappresentare la EDILCASSA ABRUZZO di fronte ai terzi ed in
giudizio;
-
promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale e presiederne le adunanze;
-
sovraintedere di concerto con il Vice Presidente, all'applicazione del presente statuto;
-
dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
-
svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto e che gli vengano affidati dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 18 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente della EDILCASSA ABRUZZO è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica un biennio, fatta salva la facoltà di sostituzione da parte del Consiglio di Ammistrazione secondo le procedure di cui all'art. 9.
Spetta al Vice Presidente:
a) sovraintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello statuto.
b) dare esecuzione di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimenti il Vice Presidente delegherà per iscritto ad altro membro del Consiglio di Amministrazione tutti o parte dei suoi poteri.
ARTICOLO 19 - La Direzione
Gli uffici della EDILCASSA ABRUZZO sono retti dalla Direzione.
Le attribuzioni, il trattamento economico e normativo della Direzione, come tutto il personale, verranno fissati dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.
Per il funzionamento degli Uffici, la EDILCASSA ABRUZZO potrà avvalersi di personale la cui assunzione è demandata, come per la Direzione, all'organismo di cui sopra.
TITOLO IV: Patrimonio sociale e bilanci
ARTICOLO 20 - Patrimonio sociale
Il patrimonio della EDILCASSA ABRUZZO è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili, che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della EDILCASSA ABRUZZO;
b) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, siano destinate ad entrare nel patrimonio della EDILCASSA ABRUZZO;
c) dagli avanzi di gestione.
ARTICOLO 21 - Entrate
Costituiscono entrate della EDILCASSA ABRUZZO:
a) i contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori dipendenti;
b) le rendite patrimoniali e gli interessi sui contributi di cui al punto a), nonché sugli accantonamenti versati dalle imprese;
c) gli interessi corrispettivi o moratori per ritardati versamenti di accantonamenti e contributi;
d) le somme che per qualsiasi titolo, anche previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della EDILCASSA ABRUZZO.
ARTICOLO 22 - Prelevamenti e spese
Ogni prelievo, erogazione o movimento dei fondi deve essere giustificato dalla relativa documentazione vistata dalla Direzione e firmata dal Presidente o dal Vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento il Presidente ed il Vice Presidente debbono farsi sostituire conferendo delega per iscritto ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente fra quelli nominati dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali.
ARTICOLO 23 - Esercizi finanziari e bilanci
L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio (6) e termina
il trentuno dicembre (7) di ogni anno. '
A1 termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla predisposizione del bilancio consuntivo e deve essere approvato dal Consiglio Generale entro la data del trenta marzo.
Il bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto alla approvazione.
Il bilancio preventivo deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'esame del Consiglio Generale
entro il trenta marzo di ogni anno.
Sia il bilancio consuntivo approvato che il bilancio preventivo, entro trenta giorni dalle rispettive date di riferimento sopra riportate, devono essere inviati alle parti imprenditoriali e sindacali cui spetta la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
TITOLO V:Disposizioni varie
ARTICOLO 24 - Liquidazione
La messa in liquidazione della EDILCASSA ABRUZZO é disposta su decisione congiunta delle parti imprenditoriali e sindacali che l'hanno costituita.
Per la messa in liquidazione le anzidette organizzazioni nazionali provvederanno alla nomina di sei liquidatori, nominati in misura paritetica tra le organizzazioni nazionali, imprenditoriali e quelle sindacali dei lavoratori, costituenti.
Le organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della EDILCASSA ABRUZZO, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale (Roma).
ARTICOLO 25 - Modifiche dello statuto
Qualunque modifica al presente statuto deve scaturire dalle pattuizioni tra le organizzazioni costituenti e successivamente deliberato con una maggioranza di almeno il cinquanta per cento più uno dei voti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 26 - Norme di rinvio
Per quarto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
POSTILLE:
(1) Adde "ed ai CCNL"
(2) Sostituiscasi la parola "sei" con "tre"
(3) Sostituiscasi la parola "sei" con "tre"
(4) Sostituiscasi la parola "sindcali" con "sindacali"
(5) Sostituiscasi la parola "strutture" con "scritture"
(6) Sostituiscasi le due parole "primo gennaio" con "primo ottobre"
(7) Sostituiscasi le due parole "trentuno dicembre" con "trenta
settembre".
Sono sette le postille lette ed approvate.
Registrato a Pescara il 30 ottobre 1990 al n. 4396 Mod. I° Copia, conforme all'originale ed allegato che si rilascia per gli usi consentiti.
Pescara, li 31 ottobre 1990
ATTO DI DEPOSITO DI DOCUMENTO REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentonovantotto, il giorno trenta del mese di dicembre; (addì 30 12-1998) nel mio studio in Cepagatti, Via Roma n.9
Innanzi a me dottor Giovanni Di Pierdomenico, Notaio residente in Cepagatti, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara;
e presente il signor:
GUIDO Bruno, nato a Pescara il giorno 20 dicembre 1949, ed ivi residente alla Via Colle Renazzo n.29, sindacalista, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nell'esclusivo nome, vece, conto ed interesse dell'associazione:
EDILCASSA ABRUZZO, con sede in Teramo, alla Via Vecchia n. 15, codice fiscale 920093700674, nella sua qualità di Presidente ed organico rappresentante della stessa.
Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e
premesso
- che ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460 in relazione alla disciplina tributaria degli enti non commerciali, le organizzazioni costituenti la sopra descritta associazione hanno adeguato il relativo statuto con pattuizioni ai sensi dell'art.25 dello statuto in data 24 novembre 1998;
il Costituto mi richiede di ricevere in deposito nei miei atti la suddetta scrittura di pattuizioni modificative dello statuto associativo vigente.
Aderendo a tale richiesta, io Notaio ricevo detta scrittura la quale consiste di un foglio di due pagine di cui lo scritto, dattiloscritto per la maggior parte ed in parte scritto a mano, occupa unicamente la prima pagina.
Esso consiste di ventuno righe di scrittura e novedi sottoscrizioni; i1 testo presenta due postille riportate immediatamente sopra le sottoscrizioni. Dette postille consistono rispettivamente nell'aggiunta al testo delle modifiche apportate allo statuto delle parole "E' fatto" e "In ogni caso é fatto".
La seconda pagina risulta interamente in bianco. I1 Comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.
Detta scrittura in originale viene allegata al presente atto sotto la lettera A).
Le spese tutte del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'associazione
Richiesto io Notaio ho redatto il presente che ho fatto scrivere con ausilio di mezzo meccanico da persona di mia fiducia, ho completato di mia mano ed ho quindi letto al Comparente che, da me interpellato, lo approva e lo conferma.
Consta di un foglio ed occupa due pagine intere e sin qui della terza.
HANNO FIRMATO:
GUIDO BRUNO
GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO
ALLEGATO A al n. 965 di raccolta
Addì 24 novembre 1998, presso la sede della Cassa Edile Regionale "EDILCASSA ABRUZZO", in via Vecchia n° 15 - Teramo, si sono incontrati le parti costituenti composte da la C.N.A nella persona di Antico Enea - FEDERABRUZZO nella persona di Savini Davide - LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE nella persona di Conti Fernando - CONFCOOPERATIVE nella persona di Caramanico Rocco - A.C.A.I. nella persona di - A.G.C.I. nella persona di Silverio Nino Fe.N.E.A.L. / UIL nella persona di Panza Giovanni - F.I.L.C.A./ CISL nella persona di Guido Bruno - F.I.L.L.E.A. nella persona di Andreamatteo Emiliano Angelo, le quali visto l'art. 5, della sez. I del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, relativa alla disciplina tributaria degli enti non commerciali
convengono quanto segue:
- Nello Statuto della Cassa Edile Regionale "Edilcassa Abruzzo" dorranno essere inserite le seguenti clausole, rispettivamente in calce agli art. 10 e 24:
1) Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utilizzi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.
(2) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
A (1) : "E' fatto":aggiungi B (2) : "In ogni caso è fatto": aggiungi
Letto, confermato e sottoscritto
FeNEAL REGIONALE
FILLEA REGIONALE
FILCA REGIONALE
C.N.A. REGIONALE
FEDERABRUZZO
LEGA REG.LE delle COOP.VE e NUTUE
CONFCOOPERATIVE UNIONE REG.LE COOP.VE e MUTUE
ACAI REGIONALE
AGCI
MODIFICHE DELLO STATUTO